Art. 2
In vigore dal 5 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 984/2004 della Commissione (GU L 180 del 15.5.2004, pag. 24).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Indirizzo della sede distaccata: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1237:oj#art-2