Art. 1
In vigore dal 5 lug 2004
1. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a)
23,4035 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
b)
9,9337 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.
2. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a)
24,8086 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
b)
7,7922 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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