Art. 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

In vigore dal 2 lug 2004
1) Nella parte 6 dell’allegato III, le note 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). (3) L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere e) ed l), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3) l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.» 2) Nella parte 11 dell’allegato V, la nota 4 è sostituita dalla seguente: «(4) L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1232:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo