Art. 1
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 1 lug 2004
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:
a)
10 EUR/t per le spese fisse;
b)
0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;
c)
un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
—
0,32 per il formaggio Grana Padano,
—
0,52 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
—
0,26 per il formaggio Provolone.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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