Art. 1

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 1 lug 2004
«1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 10 EUR/t per le spese fisse; b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: — 0,32 per il formaggio Grana Padano, — 0,52 per il formaggio Parmigiano Reggiano, — 0,26 per il formaggio Provolone.»
Storico versioni

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