Art. 2
In vigore dal 30 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2004 (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 3).
(3) GU C 99 del 25.4.2003, pag. 2 (Scotch Beef).
ALLEGATO I
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (articolo 9)
N. CE: UK/0274/25.1.1994
1.
Denominazione registrata:
IGP Scotch Beef
2.
Modifiche richieste
Sezione del disciplinare:
Nome
Descrizione
Zona geografica
Prova dell’origine
Metodo di ottenimento
Legame
Etichettatura
Condizioni nazionali
3.
Modifiche
Descrizione
Al fine di tenere maggiormente conto della prassi attualmente seguita e delle esigenze dei consumatori in merito a un'etichettatura più trasparente nonché di migliorare la qualità dello Scotch Beef, l'attuale descrizione:
«Il prodotto è ottenuto da bovini ingrassati per un periodo minimo di 3 mesi e macellati e trattati nelle zone stabilite.»
è modificata come segue:
«Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.»
Metodo di ottenimento
A seguito delle modifiche apportate alla descrizione di cui sopra, occorre modificare la descrizione dettagliata del metodo di produzione. Inoltre, quando è stata presentata la richiesta iniziale, non vi era in pratica alcun quantitativo di Scotch Beef venduto in stato di congelazione. Pur non essendo tale pratica ancora molto diffusa, il richiedente desidera eliminare la frase «Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato» per consentire la vendita dello Scotch Beef congelato, se il trasformatore lo desidera.
Pertanto l'attuale descrizione:
«I bovini sono ingrassati in Scozia per un periodo non inferiore a tre mesi. La macellazione ed il trattamento sono effettuati conformemente alla normativa in materia. Può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato.»
è modificata come segue:
«I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.»
ALLEGATO II
SCHEDA CONSOLIDATA
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«SCOTCH BEEF»
N. CE: UK/0274/25.1.1994
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda è una sintesi elaborata a fini informativi. Per informazioni complete, in particolare per i produttori di prodotti contemplati dalla relativa DOP o IGP, consultare la versione completa del disciplinare a livello nazionale o presso i servizi della Commissione europea (1).
1.
Servizio competente dello Stato membro
Nome
:
Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division
Indirizzo
:
Room 338
Nobel House
17 Smith Square
London, SW1P 3JR
United Kingdom
Tel.
:
(44-207) 238 66 87
Fax
:
(44-207) 238 57 28
E-mail
:
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk
2.
Richiedente
2.1.
Nome
:
Quality Meat Scotland
2.2.
Indirizzo
:
Rural Centre
West Mains
Ingliston
Newbridge
Midlothian, EH28 8NZ
United Kingdom
Tel.
:
(44-131) 472 40 40
Fax
:
(44-131) 472 40 38
E-mail
:
info@qmscotland.co.uk
2.3.
Composizione
: produttori (8 969), trasformatori (32), altri (310)
3.
Tipo di prodotto:
classe 1.1 — Carni (e frattaglie) fresche
4.
Descrizione del disciplinare
(sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1.
Nome
: «Scotch Beef»
4.2.
Descrizione
: Il prodotto è ottenuto da bovini nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.
4.3.
Zona geografica
: La zone indicata è la Scozia continentale, comprese le isole al largo della costa occidentale, le Orcadi e le Shetland.
4.4.
Prova dell’origine
: Lo Scotch Beef è noto fin dall’Ottocento per le sue qualità superiori ottenute grazie ai sistemi tradizionali di alimentazione utilizzati. Il prodotto ha ottenuto un’ottima reputazione sul mercato della carne, nel Regno Unito e all’estero.
4.5.
Metodo di ottenimento
: I bovini sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.
4.6.
Legame
: La qualità e le caratteristiche dello Scotch Beef sono il risultato di un pascolo estensivo sulle praterie caratteristiche della Scozia.
4.7.
Organismo di controllo
:
Nome
:
Scottish Food Quality Certification
Indirizzo
:
Royal Highland Centre
10th Avenue
Ingliston
Edinburgh, EH28 8NF
United Kingdom
Tel.
:
(44-131) 335 66 15
Fax
:
(44-131) 335 66 01
E-mail
:
enquiries@sfqc.co.uk
4.8.
Etichettatura
: IGP
4.9.
Condizioni nazionali
: —
(1) Commissione europea — Direzione generale dell’Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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