Art. 2

In vigore dal 30 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. (3)  GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2589/1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 6). (4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 352. (5)  Decisione 2004/78/CE (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1214 | Portale Normativo