Art. 2
In vigore dal 30 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(3) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2589/1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 6).
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 352.
(5) Decisione 2004/78/CE (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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