Art. 11
In vigore dal 29 giu 2004
1. La cauzione di cui all', paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data d’importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.
Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.
Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
2. Gli importi non svincolati della cauzione di cui all', paragrafo 5, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.
Storico versioni
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