Art. 2
In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 giugno 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000
A00
EUR/t
0,00
1107 10 99 9000
A00
EUR/t
0,00
1107 20 00 9000
A00
EUR/t
0,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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