Art. 2
In vigore dal 25 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 144a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula
A
B
Modo di utilizzazione
Con rivelatori
Senza rivelatori
Con rivelatori
Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita
Burro ≥ 82 %
Nello stato in cui si trova
211,1
215,1
—
—
Concentrato
209,1
213,1
—
—
Cauzione di trasformazione
Nello stato in cui si trova
129
129
—
—
Concentrato
—
—
—
—
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1181:oj#art-2