Art. 2
In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(3) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 28 giugno 2004
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000
A02
EUR/100 unità
0,80
0105 11 19 9000
A02
EUR/100 unità
0,80
0105 11 91 9000
A02
EUR/100 unità
0,80
0105 11 99 9000
A02
EUR/100 unità
0,80
0105 12 00 9000
A02
EUR/100 unità
1,70
0105 19 20 9000
A02
EUR/100 unità
1,70
0207 12 10 9900
V01
EUR/100 kg
50,00
0207 12 10 9900
A24
EUR/100 kg
50,00
0207 12 90 9190
V01
EUR/100 kg
50,00
0207 12 90 9190
A24
EUR/100 kg
50,00
0207 12 90 9990
V01
EUR/100 kg
50,00
0207 12 90 9990
A24
EUR/100 kg
50,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
V01
Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1164:oj#art-2