Art. 2

In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. ALLEGATO I Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004 G2 100 G3 100 G4 100 G5 100 G6 100 G7 100 ALLEGATO II (in t) Gruppo Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 G2 15 742,5 G3 2 500,0 G4 1 500,0 G5 3 050,0 G6 7 500,0 G7 2 750,0
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1161 | Portale Normativo