Art. 2
In vigore dal 24 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.
ALLEGATO I
Numero del gruppo
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004
G2
100
G3
100
G4
100
G5
100
G6
100
G7
100
ALLEGATO II
(in t)
Gruppo
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004
G2
15 742,5
G3
2 500,0
G4
1 500,0
G5
3 050,0
G6
7 500,0
G7
2 750,0
Storico versioni
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