Art. 2

In vigore dal 11 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 75,4 999 75,4 0707 00 05 052 72,1 096 99,3 999 85,7 0709 90 70 052 94,2 999 94,2 0805 50 10 052 48,0 382 55,2 388 60,1 508 51,4 528 49,4 999 52,8 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 96,1 400 126,8 404 106,3 508 58,4 512 76,8 524 56,0 528 68,6 720 93,7 804 110,0 809 92,8 999 88,6 0809 10 00 052 122,7 624 287,4 999 205,1 0809 20 95 052 317,5 068 171,2 400 377,5 999 288,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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