Art. 2

In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. (2)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13. (3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (4)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58. ALLEGATO A.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90. 1.   Agenti antinfettivi 1.2.   Antibiotici 1.2.4.   Macrolidi Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Tulatromicina (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetraidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[3,4,6-tridesossi-3-(dimetilamino)-ß-D-xiloepossiranosil]ossi]-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina Bovini (1) 100 μg/kg Grasso Suini 3 000 μg/kg Fegato 3 000 μg/kg Rene 100 μg/kg Pelle + grasso 3 000 μg/kg Fegato 3 000 μg/kg Rene B.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90. 2.   Composti organici Sostanze farmacologicamente attive Specie animale «Diclazuri Tutti i ruminanti (2) Suini (3) (1)  Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.» (2)  Esclusivamente ad uso orale. (3)  Esclusivamente ad uso orale.»
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1101 | Portale Normativo