Art. 2
In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
(2) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13.
(3) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(4) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58.
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.4. Macrolidi
Sostanze farmacologicamente attive
Residuo marcatore
Specie animale
LMR
Tessuti campione
«Tulatromicina
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetraidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[3,4,6-tridesossi-3-(dimetilamino)-ß-D-xiloepossiranosil]ossi]-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina
Bovini (1)
100 μg/kg
Grasso
Suini
3 000 μg/kg
Fegato
3 000 μg/kg
Rene
100 μg/kg
Pelle + grasso
3 000 μg/kg
Fegato
3 000 μg/kg
Rene
B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
2. Composti organici
Sostanze farmacologicamente attive
Specie animale
«Diclazuri
Tutti i ruminanti (2)
Suini (3)
(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»
(2) Esclusivamente ad uso orale.
(3) Esclusivamente ad uso orale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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