Art. 2

In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).
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