Art. 2
In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai titoli rilasciati a decorrere dal 1o aprile 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96) con effetto a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il presente regolamento.
(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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