Art. 2

In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (2)  GU L 67 del 15.03.2000, pag. 14. (3)  GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1091 | Portale Normativo