Art. 2

In vigore dal 10 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 60,4 999 60,4 0707 00 05 052 109,2 999 109,2 0709 90 70 052 94,2 999 94,2 0805 50 10 052 48,0 382 55,2 388 75,6 508 50,5 528 50,4 999 55,9 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 92,4 400 117,5 404 106,3 508 66,4 512 78,7 524 56,0 528 70,6 720 70,4 804 96,1 809 92,8 999 84,7 0809 10 00 052 172,5 624 287,4 999 230,0 0809 20 95 052 421,4 068 171,2 400 375,2 999 322,6 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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