Art. 2
In vigore dal 9 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 maggio 2004.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).
(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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