Art. 2

In vigore dal 7 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 8 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 64,2 999 64,2 0707 00 05 052 102,9 066 21,9 999 62,4 0709 90 70 052 98,7 999 98,7 0805 50 10 382 55,2 388 68,5 508 53,9 528 50,6 999 57,1 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 039 73,3 388 82,0 400 108,2 404 106,7 421 93,8 508 65,9 512 74,6 524 62,5 528 66,2 720 81,0 804 98,2 999 82,9 0809 10 00 052 237,4 624 287,4 999 262,4 0809 20 95 052 419,0 068 171,2 400 318,7 999 303,0 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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