Art. 1
In vigore dal 4 giu 2004
In deroga all’articolo 10, secondo comma, e all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003, per quanto riguarda i pomodori, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia, per la campagna 2004/2005, le informazioni di cui all’articolo 10, primo comma, e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, debbono essere trasmesse almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle consegne ed al più tardi entro il 15 luglio 2004.
Storico versioni
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