Art. 2

In vigore dal 1 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 1o giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 85,9 624 83,4 999 84,7 0707 00 05 052 121,4 066 21,9 096 51,3 999 64,9 0709 90 70 052 94,5 999 94,5 0805 50 10 388 75,0 528 52,7 999 63,9 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 039 73,3 388 84,8 400 112,4 404 59,9 421 93,8 508 61,6 512 71,9 524 62,5 528 67,4 720 76,6 804 101,5 999 78,7 0809 20 95 052 477,6 068 197,7 400 289,8 999 321,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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