Art. 2
In vigore dal 27 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 27 maggio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
2309 10 11 9000,
2309 10 13 9000,
2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000,
2309 10 51 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000,
2309 90 51 9000,
2309 90 53 9000
Prodotti cerealicoli
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco:
codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10
C10
EUR/t
0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati
C10
EUR/t
0,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
C10
:
Tutte le destinazioni.
Storico versioni
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