Art. 2

In vigore dal 25 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 25 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 92,3 204 152,4 999 122,4 0707 00 05 052 106,9 096 64,5 999 85,7 0709 90 70 052 92,6 999 92,6 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 44,5 204 47,8 220 37,1 388 69,2 400 43,3 624 57,7 999 49,9 0805 50 10 388 59,4 528 67,7 999 63,6 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 87,4 400 117,4 404 105,4 508 59,5 512 63,1 524 56,5 528 68,2 720 81,9 804 102,3 999 82,4 0809 20 95 400 331,9 999 331,9 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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