Art. 2

In vigore dal 24 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 160 del 26.6.1999, p. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44). (3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 44.
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