Art. 2

In vigore dal 24 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1). (2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (3)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 23. ALLEGATO Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 maggio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (EUR/100 kg) Codice NC Designazione dei prodotti (1) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni Altri 1001 10 00 Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — – negli altri casi — — 1001 90 99 Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) — — – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – – negli altri casi — — 1002 00 00 Segala — — 1003 00 90 Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – negli altri casi — — 1004 00 00 Avena — — 1005 90 00 Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) 1,731 1,731 – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – – negli altri casi 1,731 1,731 – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) 1,298 1,298 – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – – negli altri casi 1,298 1,298 – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – altre (incluso allo stato naturale) 1,731 1,731 Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) 1,731 1,731 – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) — — – negli altri casi 1,731 1,731 ex 1006 30 Riso lavorato: – a grani tondi 2,500 2,500 – a grani medi 2,500 2,500 – grani lunghi 2,500 2,500 1006 40 00 Rotture di riso — — 1007 00 90 Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina — — (1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1). (2)  Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall' del regolamento (CEE) n. 2825/93. (3)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
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