Art. 2
In vigore dal 24 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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