Art. 2

In vigore dal 24 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 24 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 96,9 204 152,4 999 124,7 0707 00 05 052 111,1 096 64,5 999 87,8 0709 90 70 052 95,6 999 95,6 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 32,1 204 45,2 220 39,6 388 49,5 400 40,4 624 59,7 999 44,4 0805 50 10 388 49,5 528 51,4 999 50,5 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 84,7 400 134,4 404 105,4 508 52,9 512 74,9 524 49,5 528 69,0 720 108,2 804 102,9 999 86,9 0809 20 95 400 315,5 999 315,5 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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