Art. 1
In vigore dal 19 mag 2004
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell’India.
2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio provvisorio
Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal
14,6 %
A530
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh
12,8 %
A531
Tutte le altre società
14,6 %
A999
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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