Art. 2

In vigore dal 19 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 97,3 204 64,3 212 89,5 999 83,7 0707 00 05 052 106,9 096 64,5 999 85,7 0709 90 70 052 93,6 204 54,4 999 74,0 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 55,0 204 45,7 220 39,6 388 49,5 400 35,9 624 58,5 999 47,4 0805 50 10 388 73,7 528 51,4 999 62,6 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 81,0 400 125,2 404 105,0 508 60,7 512 69,7 524 68,7 528 71,8 720 101,4 804 96,6 999 86,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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