Art. 2

In vigore dal 18 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 111,0 204 64,3 212 89,5 999 88,3 0707 00 05 052 104,9 999 104,9 0709 90 70 052 93,8 204 54,4 999 74,1 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 55,0 204 45,2 220 49,5 388 49,5 400 35,9 624 57,8 999 48,8 0805 50 10 388 73,7 528 61,1 999 67,4 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 82,0 400 132,1 404 107,3 508 69,0 512 69,8 524 55,1 528 65,2 720 82,6 804 109,8 999 85,9 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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