Art. 2

In vigore dal 18 mag 2004
Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione Russa, rientrante nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell' e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 993/2004.
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