Art. 2
In vigore dal 17 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004. (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1.
(3) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.
(4) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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