Art. 2

In vigore dal 17 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. COWEN (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004. (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. (3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67. (4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
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