Art. 1

Nel regolamento (CE) n. 3068/92 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 17 mag 2004
«Articolo 1 bis 1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’ a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’; b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/992 — Nel regolamento (CE) n. 3068/92 è inserito il seguente articolo: | Portale Normativo