Art. 1

In vigore dal 17 mag 2004
1.   La Commissione può accettare una proposta di modifica dell’impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto dell’impegno accettato con la decisione 94/202/CE per quanto riguarda le importazioni di carburo di silicio originario della Russia. L’aumento viene calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo impiegato per il calcolo del massimale originario relativo alla Comunità a 15 Stati membri. Il massimale originario è stato calcolato per ciascun anno successivo e istituito nella seconda metà dell’anno in corso come percentuale del consumo della Comunità relativo all'anno precedente all'anno in corso. 2.   La Commissione può modificare l’impegno in tale senso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/991 | Portale Normativo