Art. 2
In vigore dal 17 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(3) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di maggio 2004 e quantità riportate al lotto successivo
Origine/Prodotto
Percentuale di riduzione
Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)
Antille olandesi e Aruba
PTOM meno sviluppati
Antille olandesi e Aruba
PTOM meno sviluppati
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]
—
codice NC 1006
49,9996
—
—
6 667
Origine/Prodotto
Percentuale di riduzione
Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
—
codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30
87,9798
—
ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]
—
codice NC 1006 40 00
90,9079
—
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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