Art. 2

In vigore dal 14 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14. (3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).
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