Art. 2

In vigore dal 13 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 13 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 99,2 204 63,9 212 89,5 999 84,2 0707 00 05 052 99,4 096 79,8 999 89,6 0709 90 70 052 96,3 204 51,3 999 73,8 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 36,9 204 43,8 220 40,3 388 70,2 400 38,0 624 58,7 999 48,0 0805 50 10 388 67,1 528 57,8 999 62,5 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 81,1 400 110,7 404 89,4 508 56,6 512 78,6 524 75,1 528 65,0 720 85,5 804 106,5 999 83,2 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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