Art. 2

In vigore dal 11 mag 2004
I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina in data 3 e 4 maggio 2004 e comunicati alla Commissione il 6 maggio 2004, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 10,68 % del quantitativo richiesto.
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