Art. 2

In vigore dal 4 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 114,6 204 65,7 212 110,8 999 97,0 0707 00 05 052 124,6 999 124,6 0709 90 70 052 94,1 204 74,2 999 84,2 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 55,0 204 43,8 220 38,6 400 40,4 624 69,1 999 49,4 0805 50 10 388 54,8 528 68,5 999 61,7 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 84,4 400 127,3 404 107,0 508 63,6 512 72,7 524 63,8 528 71,4 720 81,2 804 108,8 999 86,7 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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