Art. 2

In vigore dal 3 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 125,5 204 83,4 212 120,5 999 109,8 0707 00 05 052 131,7 999 131,7 0709 90 70 052 100,0 204 57,9 999 79,0 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 55,0 204 44,7 220 52,6 400 44,8 624 67,8 999 53,0 0805 50 10 388 90,1 528 68,5 999 79,3 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 84,8 400 127,3 404 107,0 508 62,4 512 85,4 524 68,3 528 78,5 720 75,8 804 113,1 999 89,2 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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