Art. 1

In vigore dal 30 apr 2004
Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/935 | Portale Normativo