Art. 3
In vigore dal 29 apr 2004
Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, la parte A è sostituita dal testo seguente:
«A. Identificazione
Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.
Tale dicitura può essere sostituita:
—
per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;
—
unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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