Art. 2
In vigore dal 29 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.
(3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
ALLEGATO
N.
(ovvero n. CE.)
Additivo
Denominazione chimica, descrizione
Specie animale o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione
CFU/kg di alimento completo
Microrganismi
14
Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39 885
Preparato di Saccharomyces cerevisiae, contenente almeno:
Polvere, granulati tondi e ovali:
1 × 109 CFU/g di additivo
Vacche da latte
—
1,23 × 109
2,33 × 109
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.
La quantità Saccharomyces cerevisiae nella dose giornaliera non deve superare 8,4 × 109 CFU per 100 kg di peso corporeo fino a 600 kg. Per un peso superiore a 600 kg aggiungere 0,9 × 109 CFU per ogni 100 kg supplementari.
3.5.20.07
Storico versioni
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