Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2)  GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1. (3)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56. (4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. ALLEGATO N. (ovvero n. CE.) Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione CFU/kg di alimento completo Microrganismi 14 Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885 Preparato di Saccharomyces cerevisiae, contenente almeno: Polvere, granulati tondi e ovali: 1 × 109 CFU/g di additivo Vacche da latte — 1,23 × 109 2,33 × 109 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità Saccharomyces cerevisiae nella dose giornaliera non deve superare 8,4 × 109 CFU per 100 kg di peso corporeo fino a 600 kg. Per un peso superiore a 600 kg aggiungere 0,9 × 109 CFU per ogni 100 kg supplementari. 3.5.20.07
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