Art. 1
In vigore dal 22 apr 2004
Per il 2004, in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2342/1999 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore del tasso di cambio nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 per la conversione in moneta nazionale dei seguenti importi:
a)
gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98;
b)
gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (4);
c)
gli importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (5);
d)
l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6).
Il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel corso del mese di calendario precedente la data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 ed è fissato dalla Commissione nel corso del mese successivo.
Storico versioni
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