Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:
In vigore dal 7 apr 2004
1)
All', paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.»
2)
All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.»
3)
L'articolo 8 è modificato come segue:
a)
Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:
«1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.»
b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.»
c)
Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.»
4)
All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.»
5)
L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:656:oj#art-1