Art. 2

In vigore dal 5 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).
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