Art. 7
In vigore dal 30 mar 2004
1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:
a)
le domande di titoli d'esportazione di cui all' presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell';
b)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell';
c)
nel caso di cui all', paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:
a)
il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all', paragrafo 3;
b)
la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c)
il tasso della restituzione applicabile;
d)
l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:633:oj#art-7