Art. 2

In vigore dal 26 mar 2004
1.   Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate. 2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo mercoledì del mese, eccetto il primo mercoledì di agosto e il terzo mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale seguente. Ciascun periodo di gara termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del mercoledì successivo al secondo e al quarto martedì del mese, eccetto il secondo mercoledì di agosto e il quarto mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale precedente. 3.   Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/582 | Portale Normativo