Art. 4

In vigore dal 18 feb 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2)  GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. (4)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/284 | Portale Normativo