Art. 7

In vigore dal 23 dic 2003
I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2003/2234 | Portale Normativo